Art. 1 — Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 22 APRILE 2010, N. 60
Testo vigente dal 6 maggio 2010
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 22 APRILE 2010, N. 60
Testo vigente dal 6 maggio 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), sollevate, con ricorsi delle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 25, 48, 70, 72, 76, 77, 102, 104, 111, 114, 117, 120 e 122, primo comma, Cost., ed all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Infatti, il decreto-legge contenente le censurate disposizioni non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione e la successiva legge 22 aprile 2010, n. 60, che ha fatto salvi gli effetti da esso prodotti, non è stata impugnata dalle ricorrenti. In senso conforme, v., ex multis , le citate ordinanze n. 341/2002 e n. 174/1995. Per l'affermazione che la sanatoria non costituisce «idoneo equipollente» della conversione, stante l'ontologica diversità dei relativi poteri, v. le citate sentenze n. 244/1997 e n. 84/1996. Nel senso che il carattere impugnatorio del giudizio in via principale impone al ricorrente l'onere, da assolvere nel termine decadenziale, di una specifica determinazione, ai fini della permanenza dell'interesse a ricorrere contro il nuovo atto, in ordine all'eventuale, perdurante lesione della sua sfera di competenza, v. le citate sentenze n. 37/2003, n. 405/2000 e n. 430/1997. Sulla preclusione del trasferimento della questione di costituzionalità sulla norma di «sanatoria», quando sussiste per il ricorrente nei giudizi in via principale la possibilità concreta di effettiva e tempestiva riproposizione della questione con azione di impugnazione avente per oggetto la nuova disposizione, v. la citata sentenza n. 429/1997.
Art. 1 Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione · Art. 2 Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.
È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, l'intervento di soggetti privi di potestà legislativa. Tale giudizio, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte in via incidentale. Negli stessi termini, v. le citate sentenze n. 254/2009, n. 233/2009, n. 405/2008, n. 51/2008, n. 265/2006, n. 129/2006, n. 116/2006, n. 103/2006, n. 80/2006, n. 59/2006, n. 51/2006, n. 469/2005, n. 383/2005, n. 336/2005 e n. 150/2005.
Art. 1 Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione · Art. 2 Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2010 al 6 maggio 2010. 371 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati puo' essere provata con ogni mezzo idoneo. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarita' della autenticazione delle firme non e' comunque inficiata dalla presenza di una irregolarita' meramente formale quale la mancanza o la non leggibilita' del timbro della autorita' autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonche' dell'indicazione della qualificazione dell'autorita' autenticante, purche' autorizzata. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione puo' essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati e' ammesso ricorso all' Ufficio centrale regionale, che puo' essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attivita' relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 22 APRILE 2010, N. 60
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-05;29~art1 · fonte del testo
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