Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Nel caso in cui l'ordinanza di rimessione non chiarisca gli effetti che l'invocata pronuncia di illegittimita` costituzionale produrrebbe sul giudizio a quo, difetta la necessaria motivazione sulla rilevanza della questione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 25 e 77, primo comma Cost. - degli artt. 6 e 17, ultima parte, legge 24 dicembre 1979, n. 650, nella parte in cui, nel determinare il carattere produttivo di un insediamen- to, ai fini dell'applicazione dei limiti di accettabilita` degli scarichi stabiliti dalla legge a tutela delle acque dagli inqui- namenti, le imprese agricole vanno distinte, tra quelle dedite all'allevamento di bovini, equini, ovini e suini, sulla base delle condizioni determinate da un apposito comitato intermini- steriale). - v. S. n. 108/1982.
Art. 6 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 17 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 25 cost. · Art. 77 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999. 139 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese agricole che, per effetto delle, determinazioni del Comitato interministeriale, integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 17, sono assimilate agli insediamenti produttivi possono, ai fini dei programmi di cui al primo comma dell'articolo 2 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nei tempi di cui alla legge medesima e successive modificazioni, usufruire con priorita' dei contributi in conto interessi o in conto capitale ai sensi della legge 1 luglio 1977, n. 403. Per le imprese di cui al comma precedente, i termini di cui all'articolo 2 decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data della determinazione di cui al precedente comma. Entro tale periodo le imprese presentano, ove non abbiano gia' provveduto, la denuncia di cui all'articolo 15 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1979-12-24;650~art6 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.