Corte costituzionale

Ordinanza n. 472/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

dagli artt. 6 e 17, ultima parte, della legge 24 dicembre

1979, n. 650 ("Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973,

n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela

delle acque dall'inquinamento"), promossi con ordinanze emesse il 19

febbraio e l'8 marzo 1983, il 5 maggio e il

1° giugno 1984, il 7 maggio e il 4 giugno 1985 dal Pretore di

Saluzzo, iscritte rispettivamente ai nn. 236 e 392 del registro

ordinanze 1983, ai nn. 1087 e 1223 del registro ordinanze 1984 e n.

542 del registro ordinanze 1985 e al n. 22 del registro ordinanze

1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 191 e

260 dell'anno 1983, nn. 38 e 68 bis dell'anno 1985 e nn. 7 e 22,

prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il Pretore di Saluzzo ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e

17, ultima parte, legge 24 dicembre 1979, n. 650, nella parte in cui,

nel determinare il carattere produttivo di un insediamento, ai fini

dell'applicazione dei limiti di accettabilità degli scarichi

stabiliti dalla legge a tutela delle acque dagli inquinamenti, le

imprese agricole vanno distinte, tra quelle dedite all'allevamento di

bovini, equini, ovini e suini, sulla base delle condizioni

determinate da un apposito comitato interministeriale, in riferimento

agli artt. 25 e 77, primo comma, della Costituzione;

Considerato che il Pretore di Saluzzo omette di illustrare sotto

quali aspetti e per quali ragioni debbano ritenersi censurabili i

criteri adottati dal Comitato interministeriale;

che risulta quindi difettare la necessaria motivazione circa la

rilevanza della questione nei giudizi a quibus, non essendo chiarito

quali effetti vi si determinerebbero a seguito di una eventuale

decisione di accoglimento;

che in ogni caso le delibere del Comitato interministeriale,

avendo natura di atto amministrativo, "non si sottraggono al

sindacato di legittimità.... da parte del giudice penale" (sentenza

n. 108/1982).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 6 e 17, ultima parte, della

legge 24 dicembre 1979, n 650 ("Integrazioni e modifiche delle leggi

16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela

delle acque dall'inquinamento"), sollevata con le ordinanze in

epigrafe in riferimento agli artt. 25 e 77, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:472 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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