Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999. 315 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi. La parola "Cianuri" del parametro 27 e' sostituita dalle seguenti: "Cianuri totali". Le parole "Ammoniaca totale" del parametro 35 sono sostituite dalle seguenti: "Azoto ammoniacale". Le parole "Fenoli totali" del parametro 40 sono sostituite dalla seguente: "Fenoli". Alla nota riportata in corrispondenza del parametro 14 (Boro) e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli scarichi a mare il limite e' elevato a 10 mg/1. Tale limite si applica anche alla zona di foce". La nota riportata in corrispondenza del parametro 31 (Solfati) e' sostituita dalla seguente: "Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere purche' almeno sulla meta' di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di concentrazione dei solfati". La nota riportata in corrispondenza del parametro 32 (Cloruri) e' sostituita dalla seguente: "Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere, purche' almeno sulla meta' di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di salinita'". Alla nota riportata in corrispondenza del parametro 48 (Saggio di tossicita) e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli scarichi di acque salmastre, marine e a salinita' superiore a quella del mare, il saggio deve essere condotto con organismi marini secondo le metodiche IRSA". Il primo alinea della nota in calce e' sostituito dai seguenti: "Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi. L'autorita' che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalita' di prelievo".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1979-12-24;650~art22 · fonte del testo
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