Le aree delle zone riservate per magazzini ed attrezzature o destinate al sorgere e allo sviluppo di aziende industria e commerciali, saranno comprese in un piano generale di utilizzazione, dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, previo consenso dei Comuni interessati, e da approvarsi con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell'industria e Commercio. Alle espropriazioni tali aree sono estese, le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge e dell'articolo 3 della la legge 21 agosto 1941, n. 1044. Gli oneri relativi agli espropri e agli acquisti degli immobili occorrenti per l'esecuzione di detto piano per la parte riferentesi alla zona da destinarsi al sorgere ed allo sviluppo di aziende commerciali o industriali, nonche' tutte le opere di urbanizzazione resteranno a carico del Consorzio e ad esso rimarranno in corrispettivo gli eventuali benefici della alienazione o concessione in godimento degli immobili stessi. I progetti delle opere di urbanizzazione devono essere approvati dai Comuni interessati. Le strade, gli impianti di fognatura, di approvigionamento idrico, di trasporto e di distribuzione di energia, per uso industriale e di illuminazione, su richiesta dei Comuni sono dal Consiglio ceduti gratuitamente in proprieta' e in gestione dei medesimi.

Testo vigente dal 14 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1549~art6 · fonte del testo

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