I comma primo e secondo dell'articolo 4 della legge 24 agosto 1941 n. 1044, sono sostituiti dai seguenti: "Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto e' disposto dal secondo comma dell'articolo 6 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, i Comuni e le Province tenuti al pagamento delle spese della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, per la quota dei due quinti, sono:

  • a)le province di Milano e di Cremona;
  • b)i comuni di Milano e Cremona nonche' gli altri Comuni interessati o in quanto attraversati dal canale o in quanto da esso direttamente serviti. Su proposta del Consiglio di amministrazione del Consorzio, il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, approva il riporto delle spese, di cui al comma precedente. Ogni altra disposizione in contrario e' abrogata".

Testo vigente dal 14 novembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1549~art3 · fonte del testo

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