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In applicazione dell'articolo 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operativita' dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato B alla presente legge. Sono estese al territorio in cui opera l'Ente, le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dagli articoli 8, 11 e 24 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana. Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operativita' dell'Ente si applicano, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530.

Testo in vigore dal 24 settembre 1964 al 19 maggio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-09-15;765~art2 · fonte del testo

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