((In applicazione dell'articolo 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operativita' dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato B alla presente legge. Sono estese al territorio cosi' classificato le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910, in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana. Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operativita' dell'ente si applicano, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, numero 1530)).

Testo vigente dal 19 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1964 al 19 maggio 1968. 15 parole tolte, 12 parole aggiunte.

In applicazione dell'articolo 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decretotolto: -legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operativita' dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato B alla presente legge. Sono estese al territorio tolto: in cui opera l'Ente, aggiunto: cosi' classificato le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e tolto: dagli articoli 8, 11 e 24 della legge aggiunto: dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, aggiunto: e 27 ottobre 1966, n. 910, in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana. Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operativita' tolto: dell'Ente aggiunto: dell'ente si applicano, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, tolto: n. aggiunto: numero 1530.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-09-15;765~art2 · fonte del testo

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