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Il fondo di L. 10.000.000 riservato, in applicazione del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1076, alla costruzione, da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di alloggi da darsi in affitto a dipendenti del Ministero della marina, e' aumentato di L 3.500.000. E' conseguentemente ridotto di 3.500.000 lire il complessivo limite di L. 97.000.000 assegnato con il 1° comma dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1940-XVIII, n. 78, per la costruzione di alloggi, da parte del predetto Istituto, nella citta' di Roma ed in altri Capoluoghi di provincia, ferma restando la destinazione della quota di L. 20.000.000 di cui al secondo comma dello stesso articolo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 maggio 1942, n. 623
1La L. 11 maggio 1942, n. 623 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di lire 13.500.000 destinato, in applicazione del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1076, e giusta l'art. 1 della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1425, alla costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di alloggi da darsi in affitto a dipendenti della Regia marina, e' aumentato di lire 3.000.000".
Testo in vigore dal 3 luglio 1942 al 16 dicembre 2009
