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Il fondo di L. 10.000.000 riservato, in applicazione del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1076, alla costruzione, da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di alloggi da darsi in affitto a dipendenti del Ministero della marina, e' aumentato di L 3.500.000. E' conseguentemente ridotto di 3.500.000 lire il complessivo limite di L. 97.000.000 assegnato con il 1° comma dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1940-XVIII, n. 78, per la costruzione di alloggi, da parte del predetto Istituto, nella citta' di Roma ed in altri Capoluoghi di provincia, ferma restando la destinazione della quota di L. 20.000.000 di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 3 luglio 1942
