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[1]L'Ente autonomo «Volturno» in Napoli ha facolta' di partecipare, mediante l'acquisto di azioni, conferimento di capitali o in altra forma a imprese esercenti pubblici servizi di trasporto che interessano le comunicazioni entro il comune di Napoli o il suo collegamento con altri Comuni, nonche' ad imprese aventi per oggetto l'esecuzione e l'esercizio d'impianti elettrici, la cui produzione di energia sia destinata in tutto o in parte a favorire la cittadinanza e le industrie del comune di Napoli, ai termini dell'art. 17 della legge 24 marzo 1921, n. 375.
[2]A tale scopo l'Ente puo' contrarre, con le norme e condizioni stabilite dalla legge 24 marzo 1921, n. 375, esclusa l'applicabilita' dell'art. 21, mutui con gli istituti indicati nel R. decreto-legge 25 giugno 1925-III, n. 1269, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796.
[3]Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente riguardanti la sua partecipazione alle imprese sopra indicate o l'alienazione delle relative azioni debbono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa di Napoli.
[4]Sono validi gli atti gia' intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini contemplati nel presente articolo.
Testo in vigore dal 16 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
