Fermi gli effetti della prescrizione previsti dall'articolo 48, terzo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, per le pubbliche affissioni e la pubblicita' affine effettuate dopo il 2 luglio 1959 e prima del 13 agosto 1961, si applicano le tariffe deliberate nei termini e con le modalita' previsti dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, ridotte del 20 per cento. Le medesime tariffe, con la stessa riduzione, sono applicabili anche ai rapporti non definiti inerenti a pagamenti ancora dovuti ai Comuni e loro concessionari per pubblicita' affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959.

Testo vigente dal 19 novembre 1964

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-11-10;1175~art1 · fonte del testo

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