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[1]Gli insegnanti di ruolo di cui al precedente articolo, i quali cumulino piu' uffici d'insegnamento per la ginnastica, godono dei benefizi della presente legge per quello solo, per il quale ora percepiscono lo stipendio maggiore, ma conservano l'attuale stipendio relativo agli altri, compresi i sessenni maturati entro il 30 settembre 1909; ed hanno l'obbligo di 6 ore in piu' d'insegnamento settimanale in corsi ordinari od aggiunti del medesimo o di altro Istituto, se ora hanno ufficio di ruolo in due Istituti; e di 12 ore in piu', se ora hanno ufficio di ruolo in tre.
[2]Nell'organico per i Convitti nazionali, approvato con la legge 9 luglio 1908, e' abolito il posto di maestro di ginnastica per il collegio di Assisi.
[3]L'attuale insegnante di ginnastica del collegio predetto e' considerato fra gl'inseegnanti di ginnastica in tre Istituti.
[4]Le attuali insegnanti di ginnastica delle scuole normali femminili conservano l'obbligo d'insegnamento nel corso complementare con la retribuzione, che loro spetta, per la eccedenza di orario.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
