Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009. 338 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Tutti gli attuali insegnanti di ginnastica di ruolo appartengono alla categoria C del 3° ordine di ruoli, di cui nelle tabelle A e B della legge 8 aprile 1906, n. 142, con decorrenza dal 1° ottobre 1909. Se pero' la loro nomina ad ufficio governativo di ruolo e' posteriore, vi apparterranno dalla decorrenza di questa. L'obbligo d'orario sara' per essi di 10 ore settimanali dal 1° gennaio 1910.
tolto: La nomina a straordinario od ordinario e la promozione ad ordinario degli attuali insegnanti di ruolo nelle scuole classiche e tecniche, sono fatte secondo le norme stabilite nelle disposizioni transitorie della predetta legge. I sessenni maturati entro il 30 settembre 1909 sono conservati.
tolto: Nel passaggio dalla categoria D alla categoria C delle precitate tabelle degli insegnanti di ginnastica, nelle scuole normali, e' ritenuto valido, per gli effetti della promozione ad ordinario e del conseguimento degli aumenti quinquennali e delle quote di aumento sessennale, di cui nell'art. 27 della legge 8 aprile 1906, numero 142, il periodo di tempo trascorso dall'applicazione di detta legge all'applicazione della presente. Le eccedenze sullo stipendio di ordinario, conseguite all'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, sono conservate.
tolto: Gli incaricati fuori ruolo in un corso completo di classi ordinarie od aggiunte negli Istituti d'istruzione media, legalmente abilitati, nominati con regolare decreto, che al 30 giugno 1909 erano nel secondo anno d'insegnamento, e coloro che nei concorsi banditi nel 1907 per le scuole normali hanno conseguito il voto di almeno 6/10, ed ebbero poscia incarichi d'insegnamento, qualora gia' non abbiano altro ufficio di ruolo, sono nominati straordinari nella categoria C del 3° ordine di ruoli purche' il loro insegnamento risulti lodevole da regolare ispezione.
tolto: Gl'incaricati ed i supplenti fuori ruolo in un corso completo di classi ordinarie ed aggiunte, legalmente abilitati, che siano in ufficio almeno dal principio dell'anno in corso, continueranno nell'incarico durante l'anno scolastico 1909-910; e saranno nominati straordinari nella categoria C del 3° ordine di ruoli con decorrenza dal 1° luglio 1910, purche' il loro insegnamento risulti lodevole da regolare ispezione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1909-12-26;805~art18 · fonte del testo
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