Art. 7
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[1]L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa, industria o costruzione per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione di lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni.
[2]Se il lavoro e' fatto per conto dello Stato, di provincie, comuni, consorzi o pubblici stabilimenti e segue per concessione o appalto, l'obbligo dell'assicurazione e' a carico dell'appaltatore o concessionario.
[3]((Agli effetti della legge si considera quale imprenditore anche colui che faccia eseguire per proprio conto alcuno dei lavori che formano oggetto delle imprese enunciate all'articolo 1° quando vi siano impiegati piu' di cinque operai.
[4]Per le costruzioni edilizie questa disposizione si applica anche se il numero degli operai sia inferiore a cinque, quando si tratti di lavori eseguiti all'esterno degli edifici con uso di impalcature, o di ponti fissi o mobili.
[5]Rispetto agli operai di cui al n. 4 dell'articolo 1°, l'obbligo dell'assicurazione e' a carico di chi esercita le macchine o di chi le fa esercitare dai suoi preposti.
[6]Restano ferme le disposizioni dell'articolo 15, della legge 9 giugno 1901, n. 211, rispetto agli operai di cui al n. 5 dell'articolo primo.
[7]Chiunque mediante ritenute sui salari dirette o indirette, fa concorrere gli operai alla spesa dell'assicurazione stipulata ai termini della presente legge, e' punito con multa estensibile sino a lire 4000)).
Testo in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010
