Art. 7
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[1]L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa, industria o costruzione per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione di lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni.
[2]Se il lavoro e' fatto per conto dello Stato, di provincie, comuni, consorzi o pubblici stabilimenti e segue per concessione o appalto, l'obbligo dell'assicurazione e' a carico dell'appaltatore o concessionario.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903
