Art. 6
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[1]((Devono essere assicurati contro gl'infortuni sul lavoro, in conformita' alle prescrizioni della presente legge, gli operai di cui all'art. 1)).
[2]((COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 29 GIUGNO 1903, N. 243)).
[3]L'obbligo dell'assicurazione degli operai ha luogo anche quando le imprese, industrie e costruzioni sono esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi, ovvero da societa' o da imprenditori che ne abbiano avuto da loro la concessione.
[4]Per le imprese, industrie e costruzioni nelle quali il lavoro non e' continuativo, l'obbligo dell'assicurazione e' limitato alla durata del lavoro.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010
