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[1]Debbono essere assicurati contro gl'infortuni sul lavoro, in conformita' alle prescrizioni della presente legge, gli operai occupati nelle imprese, industrie e costruzioni di cui all'articolo Devono essere assicurati anche gli operai che prestano servizio tecnico presso caldaie a vapore funzionanti fuori degli opifici.

[2]L'obbligo dell'assicurazione degli operai ha luogo anche quando le imprese, industrie e costruzioni sono esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi, ovvero da societa' o da imprenditori che ne abbiano avuto da loro la concessione.

[3]Per le imprese, industrie e costruzioni nelle quali il lavoro non e' continuativo, l'obbligo dell'assicurazione e' limitato alla durata del lavoro.

Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art6 · fonte del testo

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