Art. 6
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[1]Debbono essere assicurati contro gl'infortuni sul lavoro, in conformita' alle prescrizioni della presente legge, gli operai occupati nelle imprese, industrie e costruzioni di cui all'articolo Devono essere assicurati anche gli operai che prestano servizio tecnico presso caldaie a vapore funzionanti fuori degli opifici.
[2]L'obbligo dell'assicurazione degli operai ha luogo anche quando le imprese, industrie e costruzioni sono esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi, ovvero da societa' o da imprenditori che ne abbiano avuto da loro la concessione.
[3]Per le imprese, industrie e costruzioni nelle quali il lavoro non e' continuativo, l'obbligo dell'assicurazione e' limitato alla durata del lavoro.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903
