Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell'art. 1, devono, nel termine di tre giorni, dare notizia all'autorita' locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte, o l'incapacita' al lavoro per piu' di cinque giorni, sotto pena di un'ammenda da L. 50 a 100)).
Testo in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010
