Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903. Leggi il testo vigente →
I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell'articolo 1, devono, nel termine di due giorni, dare notizia di ogni infortunio sul lavoro all'autorita' locale di pubblica sicurezza, sotto pena di una ammenda da lire 50 a 100.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903
