Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]E' considerato come operaio, agli effetti della presente legge:
[2]1° chiunque, in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo, e' occupato nel lavoro fuori della propria abitazione;
[3]2° chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende al lavoro di altri, purche' la sua mercede fissa non superi sette lire al giorno e la riscuota a periodi non maggiori d'un mese;
[4]3° l'apprendista, con o senza salario, che partecipa alla esecuzione del lavoro.
[5]((4° Chi attende al lavoro agricolo, in quanto sia addetto a prestare l'opera sua in servizio delle macchine di cui al n. 4, o dei cannoni e altri apparecchi di cui al n. 5 dell'articolo precedente)).
Testo in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010
