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[1]E' considerato come operaio, agli effetti della presente legge:

[2]1° chiunque, in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo, e' occupato nel lavoro fuori della propria abitazione;

[3]2° chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende al lavoro di altri, purche' la sua mercede fissa non superi sette lire al giorno e la riscuota a periodi non maggiori d'un mese;

[4]3° l'apprendista, con o senza salario, che partecipa alla esecuzione del lavoro.

Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art2 · fonte del testo

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