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[1]Nel termine di un mese dalla entrata in vigore della presente legge, i capi od esercenti di imprese, industrie o costruzioni obbligati all'assicurazione degli operai a termine dell'articolo 6, devono denunziare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai ed apprendisti al Prefetto della provincia, che ne dara' subito notizia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

[2]Entro un mese dalla data della denunzia al Prefetto, deve essere stipulato il contratto di assicurazione presso l'Istituto di cui all'articolo 16, o deve esser data prova che fu provveduto a' termini degli articoli 17 e 18.

[3]I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai entro dieci giorni dal cominciamento dei lavori e nello stesso periodo di tempo debbono fare la denunzia di cui nella prima parte del presente articolo.

Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art19 · fonte del testo

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