Art. 19
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[1]Nel termine di un mese dalla entrata in vigore della presente legge, i capi od esercenti di imprese, industrie o costruzioni obbligati all'assicurazione degli operai a termine dell'articolo 6, devono denunziare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai ed apprendisti al Prefetto della provincia, che ne dara' subito notizia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
[2]Entro un mese dalla data della denunzia al Prefetto, deve essere stipulato il contratto di assicurazione presso l'Istituto di cui all'articolo 16, o deve esser data prova che fu provveduto a' termini degli articoli 17 e 18.
[3]I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai entro dieci giorni dal cominciamento dei lavori e nello stesso periodo di tempo debbono fare la denunzia di cui nella prima parte del presente articolo.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903
