Art. 18
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[1]Le Societa' esercenti le reti ferroviarie, in forza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, saranno esonerate dall'obbligo di assicurare gli operai presso gli Istituti indicati nell'articolo 16, qualora modifichino gli Statuti nelle rispettive Casse pensioni e di soccorso di cui agli articoli 31 e 35 dei relativi capitolati d'oneri, in modo da renderli conformi alle disposizioni della presente legge, senza che restino pregiudicati i diritti che dai medesimi Statuti derivano alle persone inscritte alle predette Casse.
[2]La Compagnia Reale delle ferrovie sarde sara' pure esonerata dall'obbligo di assicurare i suoi operai qualora renda conformi a questa legge gli ordinamenti delle rispettive Casse di soccorso e previdenza.
[3]Le modificazioni introdotte negli Statuti menzionati dovranno essere approvate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministero dei lavori pubblici.
[4]Le Societa' ferroviarie predette non saranno obbligate a prestar cauzione, cosi' per le Casse esistenti, come per altre che volessero fondare agli effetti della presente legge.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010
