Art. 16
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[1]((Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), quando non ricorra l'applicazione dell'art. 17, nn. 2 e 3.
[2]Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Societa' o Compagnie private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno, con le speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento, salvo sempre quanto e' disposto dall'art. 17, nn. 2 e 3, per le Casse e pei Sindacati.
[3]Sono nulli i contratti di assicurazione degli operai di cui nella prima parte del presente articolo, stipulati con Societa' o imprese private di assicurazione. La nullita' puo' essere eccepita soltanto dagli imprenditori o industriali; la Societa' o impresa privata assicuratrice non puo' ripetere alcuna somma a titolo di risarcimento di danni)).
Testo in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010
