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[1]((Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), quando non ricorra l'applicazione dell'art. 17, nn. 2 e 3.

[2]Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Societa' o Compagnie private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno, con le speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento, salvo sempre quanto e' disposto dall'art. 17, nn. 2 e 3, per le Casse e pei Sindacati.

[3]Sono nulli i contratti di assicurazione degli operai di cui nella prima parte del presente articolo, stipulati con Societa' o imprese private di assicurazione. La nullita' puo' essere eccepita soltanto dagli imprenditori o industriali; la Societa' o impresa privata assicuratrice non puo' ripetere alcuna somma a titolo di risarcimento di danni)).

Testo in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1903

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903. 34 parole tolte, 122 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'assicurazione deve farsiaggiunto: Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa tolto: Nazionale aggiunto: nazionale di assicurazione per tolto: gl'infortuni aggiunto: gli infortuni degli operai sul lavoro, creata tolto: dalla aggiunto: con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), tolto: per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni direttamente o per mezzo d'appaltatori o concessionari aggiunto: quando non ricorra l'applicazione dell'art. 17, nn. 2 e 3.

tolto: Le altre persone possono stipularlaaggiunto: Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Societa' o tolto: imprese private d'assicurazione, aggiunto: Compagnie private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno tolto: con quelleaggiunto: , con le speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamentoaggiunto: , salvo sempre quanto e' disposto dall'art. 17, nn. 2 e 3, per le Casse e pei Sindacati.

aggiunto: Sono nulli i contratti di assicurazione degli operai di cui nella prima parte del presente articolo, stipulati con Societa' o imprese private di assicurazione. La nullita' puo' essere eccepita soltanto dagli imprenditori o industriali; la Societa' o impresa privata assicuratrice non puo' ripetere alcuna somma a titolo di risarcimento di danni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art16 · fonte del testo

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