Art. 16
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[1]L'assicurazione deve farsi presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni direttamente o per mezzo d'appaltatori o concessionari.
[2]Le altre persone possono stipularla anche presso Societa' o imprese private d'assicurazione, autorizzate ad operare nel Regno con quelle speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903
