Art. 14
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Il credito dell'indennita' o della rendita non puo' essere ceduto, ne' pignorato, ne' sequestrato, e gode del privilegio iscritto al n. 6 dell'articolo 1958 del Codice civile sui valori depositati a cautela del relativo pagamento.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010
