Art. 13
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[1]((In ogni caso di inabilita' permanente assoluta, ed in quei casi di inabilita' permanente parziale nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione dell'indennita' sia almeno della meta' del salario stesso, l'indennita' liquidata a norma dell'art. 9, nn. 1 e 2, sara' versata, a cura dell'Istituto assicuratore, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai per gli effetti di cui nelle disposizioni del presente articolo.
[2]Fino alla scadenza del termine di due anni di cui all'art. 11, ed eventualmente del giudizio di revisione, la Cassa nazionale di previdenza paghera' all'operaio un sussidio mensile pari alla rendita vitalizia corrispondente all'indennita' versatale.
[3]Qualora l'operaio muoia prima della scadenza dei due anni dal giorno dell'infortunio ed eventualmente prima della fine del giudizio di revisione, l'indennita' inizialmente versata ed eventualmente diminuita o aumentata in seguito al detto giudizio, dedotta la somma gia' pagata a titolo di sussidio secondo la disposizione del precedente capoverso, sara' devoluta agli aventi diritto di cui all'articolo 9 bis, e in mancanza di essi al fondo speciale di cui all'articolo 26, quando in seguito al giudizio di revisione sia provato che la morte avvenne in conseguenza dell'infortunio. Fuori di questo caso tale indennita' sara' devoluta agli eredi testamentari o legittimi secondo le disposizioni del Codice civile.
[4]Qualora l'operaio sopravviva al di la' dei termini qui indicati l'indennita' inizialmente versata ed eventualmente diminuita o aumentata in seguito a giudizio di revisione, dedotte le somme gia' pagate come sopra a titolo di sussidi, sara' dalla Cassa nazionale di previdenza convertita in rendita vitalizia.
[5]In casi eccezionali soltanto, il pretore, nella cui giurisdizione l'operaio e' domiciliato, potra', su domanda di questo da presentarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine dei due anni, o eventualmente del giudizio di revisione, autorizzare il pagamento in capitale di tutto o parte del residuo d'indennita' contemplato nel capoverso precedente)).
Testo in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010
