Art. 13
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[1]In caso d'inabilita' permanente assoluta la indennita', liquidata a norma dell'articolo 9, n. 1°, sara', di regola, convertita in rendita vitalizia presso la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per l'invalidita' degli operai, e, finche' questa non sia instituita, presso una delle Societa' di assicurazione sulla vita che esercitano legalmente nel Regno.
[2]La Societa' assicuratrice sara' designata dalla persona colpita dall'infortunio.
[3]In casi eccezionali, il pretore, nella cui giurisdizione l'operaio e' domiciliato, potra' autorizzare il pagamento in capitale dell'indennita' contemplata nel presente articolo.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903
