Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1980 al 8 marzo 1986. Leggi il testo vigente →

A decorrere dal 10 gennaio 1979 i cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorita' sanitaria individuata dalle regioni e ricoverati in appositi luoghi di cura o assistiti a domicilio, hanno diritto al sussidio nella misura di L. 20.000 giornaliere lorde. Il sussidio indicato al primo comma e' integrato di L. 4.000 per ogni familiare a carico. In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 7.500.000, ferma restando l'integrazione di cui al precedente comma. 1 Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la concessione degli assegni familiari, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404. L'integrazione di cui al secondo comma in favore dei familiari a carico viene corrisposta fino a ventiquattro mesi dopo la morte dell'hanseniano. L'erogazione del sussidio di cui al primo comma e' temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga agli accertamenti e ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorita' sanitaria competente e conformi alle norme previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 agosto 1980, n. 463

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La L. 13 agosto 1980, n. 463 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "il limite di reddito indicato al terzo comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, e' elevato a L. 12.000.000."

Testo in vigore dal 6 settembre 1980 al 8 marzo 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 settembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1980 al 6 settembre 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 agosto 1980, n. 463

    La L. 13 agosto 1980, n. 463 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "il limite di reddito indicato al terzo comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, e' elevato a L. 12.000.000."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-03-31;126~art1 · fonte del testo

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