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Ai militari delle forze armate dello Stato i quali, pur non prestando servizio continuativo di volo nella Regia aeronautica, siano tuttavia comandati a compiere voli con aeromobili, per ragioni di servizio, anche soltanto come passeggeri, sono estese le disposizioni legislative concernenti l'indennizzo privilegiato aeronautico.
Testo in vigore dal 23 agosto 1930 al 9 ottobre 2010
