Le particolari modalità di assegnazione al Tribunale superiore delle acque pubbliche dei componenti, consistenti essenzialmente nella permanente titolarità anche dell'ufficio di provenienza (consigliere della Corte di cassazione, consigliere di Stato, componente tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici) e nel perdurante esercizio delle funzioni che legittimano la nomina - che, a sua volta, trae origine dalla designazione effettuata proprio dal Presidente dell'organo (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Consiglio Superiore dei lavori pubblici) nel quale i componenti del Tribunale superiore continuano a rimanere incardinati -, ed altresì la circostanza che, evidentemente, dell'attività svolta presso quest'organo si tiene conto nella determinazione del carico di lavoro nell'ufficio di appartenenza, non consentono di assimilare, quale utile termine di raffronto del trattamento economico corrisposto ai componenti del Tribunale superiore, la condizione di questi a quella dei titolari di altri incarichi, anche giurisdizionali, privi di una così stretta aderenza, strutturale e funzionale, all'ufficio già ricoperto (commissioni tributarie, arbitrati, collaudi, commissioni di concorso). In tale situazione, la misura dell'indennità (L. 30.000 mensili per i magistrati e L. 20.000 per i membri tecnici) fissata dall'art. 1 della legge n. 704 del 1959, non può dirsi irrisoria e ingiustificatamente deteriore rispetto al trattamento economico previsto per i componenti di altri organi di giurisdizione speciale o per lo svolgimento di incarichi extragiudiziari, rimanendo nella discrezionalità del legislatore la fissazione e la quantificazione di un'indennità per l'esercizio di funzioni distinte, ma integrative e complementari rispetto a quelle proprie dell'ufficio di appartenenza, al quale rimangono collegate. Ne' risultano violati il diritto a giusta retribuzione - giacché in presenza di una molteplicità di attività che hanno per presupposto un unico rapporto di impiego o la titolarità di un ufficio pubblico, la retribuzione sufficiente per assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, è quella complessiva - e il principio del buon andamento della pubblica amministrazione - invocato sul rilievo che l'asserita irrisorietà dell'indennità renderebbe difficile trovare disponibilità a ricoprire l'incarico e determinerebbe avvicendamenti dannosi per il buon funzionamento dell'ufficio, giacché l'affidamento dell'incarico non richiede accettazione del designato e la temporaneità dello stesso è già prevista (in cinque anni) dalla legge (art. 139 del regio decreto n. 1175 del 1933). (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 agosto 1959, n. 704, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.).
Art. 1 Indennita' ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost.