Le guardie di custodia ausiliarie sono soggette alle norme sullo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili, nonche' alle norme di servizio e disciplinari previste dal regolamento di tale Corpo, alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito ed alla legge penale militare. Le guardie di custodia ausiliarie assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di custodia al termine del corso di addestramento di cui all'articolo 1 della presente legge; con la medesima decorrenza e' loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per il carabiniere ausiliario.

Testo vigente dal 14 giugno 1975

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-06-07;198~art2 · fonte del testo

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