Il Ministero di grazia e giustizia puo', in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di custodia ausiliarie dal servizio nel Corpo degli agenti di custodia. Le guardie di custodia ausiliarie esonerate dal servizio vengono poste a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

Testo vigente dal 14 giugno 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-06-07;198~art4 · fonte del testo

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