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Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

  • a)mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;
  • b)quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', in numero non superiore a cento unita'. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.

Testo in vigore dal 16 novembre 2008 al 31 dicembre 2009

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 343/2000

    Questione infondata
    24 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 4 maggio 1998 n. 133, denunciati - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - <<nella parte in cui limitano i previsti incentivi a favore dei magistrati trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate, provenienti da un'altra regione e da una distanza superiore ai centocinquanta chilometri>>. Con riguardo al precetto dell'eguaglianza, non è, infatti, irragionevole che i predetti incentivi economici siano riservati ai magistrati trasferiti d'ufficio, posto che, nell'ambito del procedimento di copertura dei posti vacanti, è proprio la mancanza di domande a fungere da elemento indicativo di sedi in cui nessuno aspira a trasferirsi <<sua sponte>>; mentre il criterio geografico, di preferenza per i magistrati provenienti da regioni diverse da quelle ove si trovino le sedi disagiate e da una distanza superiore ai 150 chilometri, ragionevolmente, a sua volta, risponde alla finalita` di accrescere, in dette sedi, il numero di magistrati complessivamente in servizio, sul presupposto che trasferimenti da distanza inferiore o nell'ambito della stessa Regione finirebbero, invece, per determinare scoperture in uffici parimenti sensibili. Resta poi esclusa l'asserita violazione dell'art. 36 Costituzione, non potendo negarsi al legislatore, nel rispetto del limite costituzionale della necessaria adeguatezza della retribuzione (che qui non viene in gioco), di prevedere, allorché sussistano specifiche esigenze, un diverso e più vantaggioso trattamento economico riservato solo a taluni degli appartenenti ad una certa categoria di soggetti. Ne' alcun 'vulnus' è arrecato all'art. 97 Costituzione, poiché le norme in esame, lungi dal disattendere l'obiettivo del buon andamento nell'organizzazione degli uffici, mirano anzi proprio alla sua realizzazione, proponendosi di ovviare alla constata difficoltà di ricoprire le sedi di cui trattasi.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 107 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 novembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1998 al 16 novembre 2008. 273 parole tolte, 169 parole aggiunte in 5 capoversi.

Ai fini della presente legge tolto: per trasferimento e destinazioneaggiunto: , per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non … ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento tolto: nelle aggiunto: in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando tolto: il mutamento di regione ed una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri da quella ove l'uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui agli articoli aggiunto: una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, tolto: e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, tolto: per le quali non compete alcuna indennita' aggiunto: e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziariotolto: , sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ove si sia verificata la mancata copertura di aggiunto: per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

aggiunto: a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazionetolto: , per il quale ricorrano almeno due dei seguenti requisiti:aggiunto: ;

tolto: a) vacanze superiori al 15aggiunto: b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organicotolto: ;

tolto: b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalita' organizzata;

tolto: c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici. Il Consiglio superiore della magistratura, aggiunto: con delibera, su proposta del Ministro tolto: di grazia e aggiunto: della giustizia, individuatolto: , entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle aggiunto: annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore tolto: alle sessanta, pubblicando tale elenco. Non aggiunto: a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio tolto: a sedi disagiate magistrati in numero superiore alle duecento unita' per il 1998, alle centocinquanta per il 1999, alle cento unita' per il 2000 e alle cinquanta unita' per gli anni successivi aggiunto: magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', in numero non superiore a cento unita'. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiatetolto: , applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321. Ove non sussista il consenso o la disponibilita' dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, e' fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni. In sede di prima applicazione della presente legge le sedi disagiate vengono individuate ai sensi del comma 2 e del comma 3 dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1998-05-04;133~art1 · fonte del testo

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