Corte costituzionale

Ordinanza n. 343/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o

destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle

infradistrettuali), promosso con ordinanza emessa il 10 settembre

1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione

staccata di Catania, sul ricorso proposto da Fazi Maria Gabriella

contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 742 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 10 settembre 1999, il Tribunale

amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1

e 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati

trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione

delle tabelle infradistrettuali), "nella parte in cui limitano i

previsti incentivi a favore dei magistrati trasferiti d'ufficio nelle

sedi disagiate, provenienti da un'altra regione e da una distanza

superiore ai centocinquanta chilometri";

che il giudice a quo premette, in punto di fatto, che la

ricorrente, magistrato di tribunale trasferito, su domanda, dalla

Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Enna alla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, aveva

richiesto, con istanza dell'11 maggio 1999, al Ministero di grazia e

giustizia, il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 2 della

predetta legge, in quanto la nuova sede di servizio risultava inclusa

fra quelle "disagiate";

che l'ordinanza, sull'assunto che la ratio della disciplina

posta dalla legge n. 133 del 1998 sia quella dell'attribuzione di

incentivi in ragione della "sussistenza di particolari difficoltà

nello svolgimento della ordinaria attività giudiziaria, imputabile

alla elevata quantità ed alla particolare difficoltà degli affari

trattati", ritiene contraria al principio dell'art. 3 della

Costituzione l'irragionevole discriminazione nei confronti dei

magistrati trasferiti nelle sedi disagiate a domanda, nonché

provenienti da sedi poste nelle vicinanze;

che, in particolare, ad avviso del rimettente, l'esistenza o

meno della domanda di trasferimento, come pure la distanza della

precedente sede di servizio da quella disagiata, non sono elementi

idonei a far venire meno l'identica natura del servizio prestato da

magistrati appartenenti al medesimo ruolo della magistratura

ordinaria;

che, al riguardo, secondo il giudice a quo va, da un lato,

considerato che, anche per il trasferimento di ufficio, stante il

principio stabilito dall'art. 107 della Costituzione, occorre

generalmente il previo consenso dell'interessato e, dall'altro, che

gli incentivi riconosciuti ai magistrati trasferiti d'ufficio in sedi

disagiate hanno natura retributiva, in quanto sono corrisposti con

continuità, raccordandosi, peraltro, proprio al carattere

maggiormente disagevole dell'attività svolta nelle predette sedi;

che il principio di eguaglianza risulterebbe violato, secondo

l'ordinanza, anche sotto il profilo del diverso trattamento economico

stabilito dalla legge per il personale dipendente dal Ministero degli

affari esteri destinato alle c.d. residenze disagiate, ai sensi

dell'art. 144 del d.P.R. n. 18 del 1967, ipotesi in riferimento alla

quale il legislatore non pone alcuna distinzione, per i destinatari

dei benefici economici previsti, a seconda che siano o meno

trasferiti d'ufficio, ovvero in funzione della distanza della sede di

provenienza;

che, secondo il rimettente, il diverso trattamento, sotto il

profilo della retribuzione, fra magistrati appartenenti al medesimo

ruolo ed incaricati di identiche funzioni, comporterebbe violazione

anche dell'art. 36 della Costituzione;

che, infine, le norme denunciate sarebbero lesive del

principio di buon andamento della pubblica amministrazione, stabilito

dall'art. 97 della Costituzione, inteso come criterio di congruenza e

non arbitrarietà della disciplina posta in essere in relazione al

fine perseguito dal legislatore;

che, sotto quest'ultimo profilo, sarebbe incongruo, secondo

il giudice a quo, escludere dalla fruizione dei previsti benefici i

magistrati che espressamente chiedano di essere destinati nelle sedi

disagiate, nonostante che siano tenuti ad un periodo di permanenza

nelle sedi stesse superiore rispetto a quello previsto per i

magistrati trasferiti d'ufficio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di

infondatezza della sollevata questione.

Considerato che la denunciata disciplina persegue il fine di

ovviare alla situazione di carenza dei magistrati in sedi

giudiziarie, c.d. disagiate, individuate annualmente dal Consiglio

superiore della magistratura tra quelle che si trovino in una delle

regioni indicate dalla legge (Basilicata, Calabria, Sicilia e

Sardegna), ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi

a concorso nell'ultima pubblicazione, e che, inoltre, presentino

almeno due dei requisiti del pari indicati dalla legge; e cioè

vacanze superiori al 15 per cento dell'organico, elevato numero di

affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla

criminalità organizzata ed elevato numero di affari civili in

rapporto alla media del distretto e alla consistenza degli organici;

che tale fine viene perseguito dalla legge attraverso il

riconoscimento di incentivi sia di carattere economico, rappresentati

dalla particolare indennità prevista dall'art. 2, sia di natura

giuridica, consistenti in una più vantaggiosa valutazione del

servizio prestato, ai fini dell'assegnazione a successive sedi;

che non appare irragionevole che detto peculiare trattamento

sia riservato ai magistrati trasferiti d'ufficio, posto che,

nell'ambito del procedimento di copertura dei posti vacanti, è

proprio la mancanza di domande a fungere da elemento indicativo di

sedi in cui nessuno aspira a trasferirsi sua sponte e a realizzare,

quindi, le premesse per l'operatività del meccanismo degli

incentivi;

che, al tempo stesso, la prevista acquisizione del consenso o

disponibilità del magistrato ripete la sua ragione di essere, nel

quadro delle particolari garanzie riservate al medesimo (art. 107

della Costituzione), dalla opportunità di prevenire eventuali

contestazioni nei confronti del provvedimento di trasferimento;

che quanto, invece, al già specificato criterio geografico,

di preferenza per i magistrati che provengono, secondo il dettato

legislativo, da regioni diverse da quelle nelle quali si trovino le

sedi disagiate e da una distanza, eccezione fatta per la Sardegna,

superiore ai 150 chilometri, esso trova spiegazione nella finalità

di accrescere in dette sedi il numero di magistrati complessivamente

in servizio, sul presupposto che trasferimenti da distanza inferiore

o nell'ambito della stessa Regione finirebbero, invece, per

determinare scoperture in uffici parimenti sensibili;

che, peraltro, il principio di uguaglianza non può reputarsi

inciso nemmeno per effetto del trattamento riservato dal legislatore

ai dipendenti di altre amministrazioni, in particolare al personale

del Ministero degli affari esteri destinato alle c.d. residenze

disagiate, trattandosi di situazioni non omogenee e, quindi, tra loro

non comparabili;

che non sussiste neppure l'asserita lesione dell'art. 36

della Costituzione, in quanto, a prescindere dalla natura

risarcitoria o retributiva della indennità corrisposta per il

trasferimento d'ufficio nella sede disagiata, non si può negare al

legislatore, nel rispetto del limite costituzionale della necessaria

adeguatezza della retribuzione a garantire a tutti una esistenza

libera e dignitosa, la facoltà di prevedere, allorché sussistano

specifiche esigenze, un diverso e più vantaggioso trattamento

economico riservato solo a taluni degli appartenenti ad una certa

categoria di soggetti;

che, una volta acclarata la non irragionevolezza delle

denunciate disposizioni, non può reputarsi vulnerato neanche il

parametro dell'art. 97 della Costituzione, tenuto conto, altresì,

che le norme in esame, lungi dal disattendere l'obiettivo del buon

andamento nell'organizzazione degli uffici, mirano proprio alla sua

realizzazione, proponendosi di ovviare alla constatata difficoltà di

ricoprire le sedi di cui trattasi;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 4 maggio

1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati

d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle

infradistrettuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della

Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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