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Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, le regioni stabiliranno con proprie leggi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti per la costituzione di associazioni di produttori zootecnici. Sono equiparate alle regioni, a tutti gli effetti della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano. Le associazioni, costituite su iniziativa di produttori agricoli, devono avere i seguenti requisiti:

  • 1)avere quali soci produttori agricoli di latte singoli o associati e loro cooperative, che abbiano la disponibilita' del prodotto;
  • 2)essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto e garantire, comunque, negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze;
  • 3)essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:
  • a)la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'associazione secondo modalita' stabilite in conformita' delle disposizioni statutarie;
  • b)la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento e alla valorizzazione del prodotto, nonche' di iniziative dirette ad incrementarne la produzione, il consumo e ad agevolarne la vendita;
  • c)una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nella zona in cui gli associati svolgono la loro attivita'. 1 Gli statuti devono prevedere il voto pro capite e il voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative. Essi possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempreche' i produttori medesimi non facciano gia' parte di altre associazioni previste dalla presente legge. 1 Le cooperative anche di trasformazione e i loro consorzi aventi i requisiti predetti possono essere riconosciute come associazioni dei produttori ai fini della presente legge; qualora tale riconoscimento sia stato accordato ad un consorzio di cooperative, gli enti ad esso aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento. 1 Le associazioni possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a piu' ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza del 9-20 dicembre 1976, n. 248 (in G.U. 29/12/1976, n. 346) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 3, 4, 5 e 6.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1976 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 248/1976

    Ha colpito questo articolo
    20 dicembre 1976

    Con il termine "incentivazione" che si rinviene nella intitolazione della legge statale 8 luglio 1975, n. 306, il legislatore ha inteso significare "gli interventi per la regolazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli", ossia impulso alle Regioni (o alle Province autonome) diretto al fine di indurle all'esercizio della potestà legislativa primaria loro spettante per l'attuazione degli organismi associativi di produttori agricoli ritenuti necessari per la regolazione del mercato agricolo. Di conseguenza, tutto quanto in detta legge esula dal semplice impulso per risolversi in norma imperativa, eccede dal contenuto e dal fine di quanto dispone l'art. 8, lett. f), d.P.R. n. 279 del 1974, attributivo allo Stato del potere di interventi regolatori di detto mercato, e si risolve in una illegittima compressione della potestà legislativa primaria spettante, in materia, alla Provincia di Bolzano. Sono pertanto costituzionalmente illegittime, per quanto concerne tale Provincia, essendo in contrasto con gli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16 dello Statuto Trentino-Alto Adige, le seguenti norme della legge statale suindicata: a) l'art. 2, esclusi i primi due commi (con tale articolo si fa carico alle Regioni ed alle Province autonome di Bolzano e Trento, per il raggiungimento degli scopi di incentivazione perseguiti, di definire con proprie leggi, entro quattro mesi, le modalità costitutive delle associazioni dei produttori - commi primo e secondo - e si stabiliscono conseguentemente, nei successivi commi, i requisiti che le associazioni dovranno avere); b) l'art. 5, comma primo, limitatamente all'imposizione del termine di sessanta giorni (secondo tale articolo l'accertamento dei requisiti delle associazioni è effettuato dalle Regioni entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza); c) i primi due commi dell'art. 7 (che concernono le modalità di determinazione di contributi associativi e di concessione di contributi da parte delle Regioni, mentre il comma terzo stabilisce che le associazioni sono abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla C.E.E.).

    Art. 2 Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1976

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1975 al 30 dicembre 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza del 9-20 dicembre 1976, n. 248 (in G.U. 29/12/1976, n. 346) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 3, 4, 5 e 6.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;306~art2 · fonte del testo

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