Corte costituzionale

Sentenza n. 248/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 8 luglio

1975, n. 306, avente per oggetto "Incentivazione dell'associazionismo

dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la

determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione",

promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il

18 agosto 1975, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto

al n. 22 del registro ricorsi 1975.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia autonoma di Bolzano,

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto notificato il 18 agosto 1975, la Provincia autonoma di

Bolzano, in persona del suo vicepresidente pro-tempore, all'uopo

autorizzato con deliberazione 12 agosto 1975, n. 3957 della Giunta

provinciale, ha impugnato davanti a questa Corte la legge statale 8

luglio 1975, n. 306 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 194 del 23 luglio 1975), recante norme per

l'incentivazione dell'associazionismo tra i produttori agricoli nel

settore zootecnico e per la determinazione del prezzo di vendita del

latte alla produzione.

Premesso in linea di fatto: che con la legge impugnata è stata

adottata, allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione

zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende

agricole, una normativa, valevole per l'intero territorio nazionale,

diretta ad incentivare i fenomeni associativi in seno ai produttori

agricoli nel settore zootecnico ed a disciplinare i criteri di

determinazione del prezzo di vendita del latte; che, per il

perseguimento di tali scopi la legge (art. 2) fa carico alle Regioni ed

alle Province autonome di Bolzano e di Trento di definire con proprie

leggi le modalità costitutive delle associazioni dei produttori; che,

peraltro, la legge (art. 6) stabilisce direttamente quali debbano

essere la composizione, la struttura organizzativa e le finalità di

tali associazioni, demandando loro, tra l'altro, il compito di

deliberare regolamenti e programmi di vendita vincolanti per i

produttori, dei quali, pure direttamente, determina i doveri nei

confronti dell'organismo associativo di appartenenza; che, inoltre, la

legge (art. 5) prevede la costituzione presso ogni Regione di un

"Comitato economico per la contrattazione e la valorizzazione del

prodotto", determinandone la composizione e prescrivendo che le Regioni

e le Province autonome debbano provvedere al loro insediamento nel più

breve tempo possibile; che, infine, direttamente stabiliti sono,

altresì, i criteri per la determinazione del prezzo del latte (artt. 8

e 9) mentre è preveduto che le Regioni e le Province autonome debbono

determinare con proprie leggi lo standard merceologico del latte, le

percentuali di maggiorazione in rapporto alla qualità del prodotto, le

norme tecniche per la valutazione ed i controlli del contenuto di

grasso e proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle

condizioni sanitarie del bestiame.

Tanto premesso in fatto, a sostegno del ricorso si deducono i

seguenti motivi di diritto:

a) violazione degli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16

dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670, in quanto con la legge impugnata, in contrasto con

le norme statutarie sopra richiamate, che attribuiscono alla Provincia

ricorrente competenza legislativa esclusiva in materia di

"agricoltura... e patrimonio zootecnico" la potestà legislativa della

Regione viene compressa in modo tale da ridursi alla mera esecuzione

della legge statale;

b) violazione dell'art. 9, nn. 3, 8 e 10 dello Statuto che

attribuisce alla Provincia competenza legislativa primaria anche in

materia di "commercio", "incremento della produzione industriale" e di

"igiene e sanità" in quanto le sopra richiamate norme della legge

statale impugnata, anche per quanto attiene a tali materie, riducono la

potestà legislativa della Provincia alla mera funzione di esecuzione

tassativa della detta legge statale.

Si conchiude, pertanto, con il chiedere la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della legge statale suddetta per

violazione delle norme statutarie indicate nei motivi di gravame.

Nel giudizio, così promosso, si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato che, con l'atto di costituzione, chiede che il ricorso

venga dichiarato inammissibile o, comunque, respinto.

Inammissibile in quanto, non risultando che la Provincia abbia

legiferato in materia, ai sensi dell'art. 105 dello Statuto speciale

approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, fino a quando non sia

disposto diversamente con legge provinciale, si applica la legge

statale.

Infondato, in quanto l'art. 8, lett. f), del d.P.R. 22 marzo 1974,

n. 279, che approva le norme di attuazione dello Statuto speciale in

materia di agricoltura e foreste, ha confermato la competenza statale

in ordine agli interventi per la regolamentazione del mercato agricolo,

mentre l'art. 10, lett. b), ha delegato alle Province autonome

l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

Tali disposizioni troverebbero corrispondenza nell'art. 4 lett. m),

del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (concernente il trasferimento alle

Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di agricoltura e

foreste), dichiarato costituzionalmente legittimo con la sentenza di

questa Corte n. 142 del 1972, con la quale fu affermata la estraneità

alla sfera regionale degli interventi relativi alla politica di mercato

ed al commercio dei prodotti agricoli, riservati alla competenza

statale.

Nella discussione orale, peraltro, l'avvocato dello Stato ha

dichiarato di rinunziare alla eccezione di inammissibilità del ricorso

e di insistere nel chiedere la dichiarazione di infondatezza. Considerato in diritto :

1. - Come si è riportato in narrativa, la Provincia autonoma di

Bolzano impugna davanti a questa Corte l'intera legge statale 8 luglio

1975, n. 306, avente per oggetto: "Incentivazione dell'associazionismo

dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la

determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione",

sostenendone la illegittimità costituzionale per violazione degli

artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16 dello Statuto speciale per

la Regione Trentino-Alto Adige, in quanto tutta la materia disciplinata

con la impugnata legge statale, rientrerebbe nella competenza

legislativa primaria conferita alla Provincia ricorrente dalle norme

statutarie sopra richiamate.

Così precisati i termini della controversia e tenute presenti le

deduzioni del patrocinio delle parti contendenti, valgono le seguenti

considerazioni di diritto.

2. - Anzitutto deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del

ricorso, già sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, ancorché

questa vi abbia, poi, rinunziato, dato che, se fondata, dovrebbe essere

rilevata d'ufficio.

Ma fondata non è: dovrebbe, infatti, trovare la sua base sul

principio della continuità della competenza legislativa statale,

allorché la Regione, o come nella specie la Provincia, titolare di

potestà legislativa primaria nella stessa materia, non ne abbia fatto

uso, ma possa sempre farne uso in contrasto o a complemento di quanto

disposto dal legislatore statale.

Ma, secondo quanto assume la Provincia ricorrente, con la legge

impugnata lo Stato non soltanto avrebbe invaso la sfera di competenza

legislativa provinciale ma ne avrebbe compresso il contenuto in modo

tale da limitarlo alla mera esecuzione di tassative disposizioni

statali.

Di fronte a tale assunto, che, almeno in parte, trova fondamento in

talune norme della legge statale impugnata, viene meno il presupposto

(persistenza di potestà legislativa primaria completa per la

Provincia) necessario per la fondatezza della prospettata eccezione di

inammissibilità del ricorso che, pertanto, dev'essere respinto.

3. - Si deve, quindi, passare all'esame del merito ed, al riguardo,

si osserva quanto segue.

Come già si è posto in rilievo, la legge statale impugnata ha per

oggetto: "Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli

nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo del

latte alla produzione".

In forza degli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9 nn. 3, 8 e 10, e 16 dello

Statuto per il Trentino-Alto Adige, la Provincia di Bolzano ha potestà

legislativa primaria in materia di sviluppo della cooperazione, di

agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico,

commercio, incremento produzione industriale. Indubbiamente, anche a

stare alla sua semplice intestazione, la legge impugnata inciderebbe

notevolmente fino ad assorbirla, sulla potestà legislativa

provinciale, quale risulta dalle norme statutarie testé richiamate.

Senonché, l'art. 8 delle norme di attuazione dello Statuto

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di proprietà

colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, approvate con d.P.R.

22 marzo 1974, n. 279, statuisce che resta ferma la competenza degli

organi statali in ordine, tra l'altro: "... f) agli interventi per la

regolamentazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in

favore di organismi associativi di produttori agricoli".

Sul piano di questa normativa deve subito rilevarsi che per quanto

attiene alle "norme per la determinazione del prezzo di vendita del

latte alla produzione" non soltanto non è ravvisabile la violazione di

alcuna delle norme statutarie a riferimento, ma, soprattutto, si verte

in materia - coordinamento e disciplina dei prezzi - che, come questa

Corte ha più volte affermato (da ultimo con la sentenza n. 246 di pari

data) appartiene esclusivamente alla competenza statale.

Per questa parte, pertanto, il ricorso della Provincia di Bolzano

risulta senz'altro infondato.

Resta, in conseguenza, da accertare se ed entro quali limiti le

norme della legge impugnata riguardanti l'"incentivazione

dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico"

possano trovare fondamento nella potestà statale di "interventi per la

regolamentazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in

favore di organismi associativi di produttori agricoli" di cui alla

sopra riportata lettera f) dell'art. 8 del d.P.R. n. 279 del 1974.

Posto nel dovuto rilievo il raffronto tra intitolazione e contenuto

della legge impugnata da un lato, e, dall'altro, formulazione della

potestà della quale il legislatore statale ha evidentemente inteso

avvalersi (testé riportata lettera f) dell'art. 8 del d.P.R. n. 279

del 1974), deve trarsi la conclusione che con il termine

"incentivazione" il legislatore ha inteso significare "gli interventi

per la regolazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in

favore di organismi associativi di produttori agricoli". ossia impulso

alle regioni (o alle province autonome) diretto al fine di indurle

all'esercizio della potestà legislativa primaria loro spettante per

l'attuazione degli organismi associativi di produttori agricoli

ritenuti necessari per la regolazione del mercato agricolo.

Se così è, risulta evidente che tutto quanto nella legge

impugnata esula dal semplice impulso per risolversi in comando

imperativo, eccede dal contenuto e dal fine di quanto dispone la più

volte citata lettera f) dell'art. 8 del d.P.R. n. 279 del 1974 e si

risolve in una illegittima compressione della potestà legislativa

primaria spettante, in materia, alla Provincia ricorrente.

Conseguentemente, per quanto concerne la Provincia autonoma di Bolzano,

vanno dichiarate illegittime le seguenti norme della impugnata legge

statale n. 306 del 1975:

a) l'art. 2, esclusi i primi due commi;

b) l'art. 5, comma primo, limitatamente all'imposizione del termine

di sessanta giorni;

c) l'art. 6;

d) i primi due commi dell'art. 7.

Entro questi limiti il ricorso deve essere accolto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, terzo,

quarto, quinto e sesto comma; 5, primo comma, quanto all'imposizione

del termine di sessanta giorni; 6, 7, primo e secondo comma, della

legge 8 luglio 1975, n. 306 (Incentivazione dell'associazionismo dei

produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la

determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione),

limitatamente alla loro applicazione nella Provincia autonoma di

Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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