Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

La vendita dei tagli di tali boschi e di tutti gli altri prodotti secondari e quella dei prodotti agrari dei terreni suddetti, dovra' farsi in conformita' del piano economico, con i modi e le formalita' prescritte dalla legge, che regola la contabilita' generale dello Stato.

Testo in vigore dal 15 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-28;376~art2 · fonte del testo

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