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La vendita dei tagli di tali boschi e di tutti gli altri prodotti secondari e quella dei prodotti agrari dei terreni suddetti, dovra' farsi in conformita' del piano economico, con i modi e le formalita' prescritte dalla legge, che regola la contabilita' generale dello Stato.
Testo in vigore dal 15 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
