[1]Sono dichiarati inalienabili i boschi e terreni demaniali denominati: Montedimezzo, in provincia di Campobasso - Cecina (Magona) - San Lorenzo e San Giovanni, in provincia di Pisa - Arenili di Ravenna - Penne e Lame, in provincia di Genova - San Gerbone, nelle provincie di Ascoli Piceno e Teramo.

[2]Essi saranno amministrati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per mezzo dell'Amministrazione forestale, ne' potranno mai essere dissodati e destinati ad altra coltura fuori della boschiva, salvo per i terroni che sono attualmente tenuti a coltura agraria, ove non fosse possibile e conveniente di avviarla mano a mano a quella boschiva.

Testo vigente dal 15 luglio 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1908-06-28;376~art1 · fonte del testo

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