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Chiunque detiene materie fissili speciali o altre materie prime fonti, in qualsiasi quantita', deve farne denuncia nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria e del commercio. Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, venga in possesso delle materie suddette deve farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni. Il Comitato nazionale per l'energia nucleare esercitera' sulle materie detenute i controlli necessari. E' parimenti soggetto all'obbligo di denunzia al Ministero dell'industria e del commercio chi detiene materie radioattive in quantita' tali che la radioattivita' complessiva all'atto della denunzia ecceda un decimi di curie. Qualora le materie radioattive siano detenute da medici e da enti sanitari, pubblici o privati, e destinate esclusivamente ad uso diagnostico o terapeutico, la denuncia deve essere effettuata anche al Ministero della sanita'. Qualora le materie stesse siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore e' tenuto ad effettuare la denunzia anche al Ministero della pubblica istruzione. Le denunzie devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 24 maggio 1966

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art3 · fonte del testo

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