Chiunque commerci o trasporti i minerali di cui all'articolo 197 del trattato istitutivo della. C.E.E.A. approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, senza, autorizzazione del Ministro per l'industria, e per il commercio e' punito con la pena dell'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000. Chiunque commerci o trasporti senza autorizzazione materie grezze, materie radiattive, materie fissili speciali e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Alle stesse pene soggiace l'acquirente. ((Chiunque ometta di effettuare la denunzia prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000)).

Testo vigente dal 24 maggio 1966

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 218/1987

    Questione infondata
    8 giugno 1987

    Gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. reggono soltanto i rapporti tra legge delegante e decreto legislativo delegato, onde non e` ammissibile assumerli quali parametri di una questione di costituzionalita` che abbia ad oggetto una norma contenuta in un atto (legislativo) estraneo a quei rapporti. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell'art. 29, secondo comma, l. 31 dicembre 1962, n. 1860, denunziato relativamente al trattamento penale, in esso previsto, del trasporto di materiale nucleare senza la prescritta autorizzazione ministeriale, per lesione delle indicazioni di cui alla legge di delegazione n. 871 del 13 luglio 1965). - S. nn. 178/1986 e 265/1974.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 29 Impiego pacifico dell'energia nucleare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1963 al 24 maggio 1966. 27 parole aggiunte.

… l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Alle stesse pene soggiace l'acquirente. aggiunto: Chiunque ometta di effettuare la denunzia prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art29 · fonte del testo

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