Corte costituzionale

Sentenza n. 218/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30

dicembre 1965, n. 1704 (Modifiche ed integrazioni alla legge 31

dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare)

in relazione alla legge 13 luglio 1965, n. 871 e art. 29, secondo

comma, legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia

nucleare) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 luglio 1978 dal Pretore di Cairo

Montenotte nel procedimento penale a carico di Ciapotti Alberto ed

altri iscitta al n. 699 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1980 dal Pretore di La Spezia

nel procedimento penale a carico di Andreani Valerio iscritta al n.

113 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica

n. 130 dell'anno 1981;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito di un rapporto del Ministero dell'Industria (Dir.

gen. fonti energia e industria di base) in data 24 dicembre 1975,

nonché del servizio Ispettorato del CNEN in data 26 febbraio 1976,

veniva iniziato innanzi al Pretore di Cairo Montenotte procedimento

penale a carico di Ciapotti Alberto ed altri, imputati (anche) del

reato preveduto dall'art. 29, secondo comma, della l. 31 dicembre

1962 n. 1860, per avere, nella qualità di procuratore amministrativo

e responsabile del Settore Trasporti della soc. SEM di Novara,

trasportato materiale radioattivo (Tritio H 3) senza l'autorizzazione

del Ministro dell'industria prescritta dall'art. 5 di detta legge.

Il Pretore di Cairo Montenotte, con ordinanza in data 18 luglio

1978, stralciava tutte le posizioni processuali ad eccezione di

quella del Ciapotti e, con altra ordinanza in pari data, (n. 699 r.o.

1979) preso atto dei rilievi formulati dalla difesa dell'imputato,

sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale

"dell'art. 4 d.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1704 per violazione degli

artt. 76 e 77 Cost. in relazione alla legge di delegazione 13 luglio

1965 n. 871, nella parte in cui implicitamente rinviando alla

sanzione prevista dall'art. 29, secondo comma L. 31 dicembre 1962 n.

1860, punisce con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da

(Lira Sterlina). 2.000.000 a (Lira Sterlina). 10.000.000 chi

trasporta materiale radioattivo senza autorizzazione ministeriale in

contrasto dei limiti edittali previsti dall'art. 1 lett. c) della

legge di delegazione".

1.1. - Osserva, l'adìto Pretore, che il trasporto di materiale

radioattivo da parte di soggetti privi della necessaria

autorizzazione del Ministro dell'industria viene punito dall'art. 29,

secondo comma, l. n. 1860 del 1962, con l'arresto da uno a due anni e

con l'ammenda da (Lira Sterlina). 2.000.000 a (Lira Sterlina).

10.000.000. Peraltro l'art. 1, lett. c), della l. n. 871 del 1965

aveva conferito al Governo delega ad adottare atti con forza di legge

"per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del

Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed

in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunità

adottate il 2 febbraio 1959, nonché per stabilire le sanzioni

amministrative e le penalità per le infrazioni alle norme protettive

per le quali potranno applicarsi congiuntamente e alternativamente la

pena dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un

anno".

Il legislatore delegato, a sua volta, pur avendo con il d.P.R. n.

1704 del 1965 modificato taluni precetti contenuti nella l. n. 1860

del 1962 (in particolare, con l'art. 2, la disciplina del trasporto

di materiale radioattivo), non ha innovato la normativa relativa alle

sanzioni che in forza del disposto dell'art.4 del citato decreto, il

quale prevede che all'art.29 della l. n. 1860 del 1962 sia aggiunto

un ultimo comma, a tenore del quale "Chiunque omette di effettuare la

denunzia prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della presente

legge è punito con l'ammenda da (Lira Sterlina). 100.000 a (Lira

Sterlina). 500.000".

Secondo il giudice rimettente, avendo il legislatore delegato

integralmente modificato la l. n. 1860 del 1962 quanto al precetto

relativo al trasporto di materiale radioattivo, restando però

silente quanto al trattamento punitivo delle violazioni dello stesso,

avrebbe con ciò solo inteso confermare lo stesso trattamento

preveduto ab origine dell'art. 29, secondo comma, della l. n. 1860

del 1962.

Ciò peraltro - sostiene il Pretore di Cairo Montenotte - in

violazione del criterio fissato dal legislatore delegante all'art. 1,

lett. c), l. n. 871 del 1965, che imponeva una generale riduzione

delle pene edittali di cui alla l. n. 1860 del 1962; nonché in

mediata violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.

A sostegno delle proprie tesi il Pretore richiama la sent. di

questa Corte n. 265 del 1974, che avrebbe seguito un iter

argomentativo identico a quello disegnato dall'ordinanza de qua.

Conclude, il Pretore rimettente, affermando la rilevanza della

sollevata questione, che sarebbe dimostrata dall'incidenza che

l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma

impugnata avrebbe sulla pena da irrogare nel caso di specie, che

potrebbe ritenersi non assoggettato ad alcuna sanzione penale, ovvero

solo alla minore sanzione disposta dal legislatore delegato.

2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Andreani

Valerio, imputato (anche) del reato di cui agli artt. 5 e 29 l. n.

1860 del 1962, per aver trasportato, a bordo di un'autovettura

adibita al trasporto di materiali radioattivi, una quantità di

materiali di tale tipo eccedente i limiti fissati nel d. Min.

industria 27 luglio 1966 e nel d. Min. industria 19 luglio 1967,

senza essere in possesso della prescritta autorizzazione

ministeriale, il Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa in data

22 dicembre 1980 (n. 113 r.o. 1981), stralciati dal procedimento

penale a carico dell'Andreani gli atti relativi a detta imputazione,

sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale, "in

riferimento agli artt. 76 e 77 (primo comma) della Costituzione,

dell'art. 29 (secondo comma) della L. 31 dicembre 1962 n. 1860, nella

parte in cui, per il reato di trasporto non autorizzato di materie

radioattive, previsto dall'art. 5 (terzo comma) della L. 31 dicembre

1962 n. 1860, modif. dall'art. 2 del d.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1704,

commina sanzioni contrastanti con i principi e i criteri fissati

nella materia dell'art. 1 lett. c) della legge di delegazione 13

luglio 1965 n. 871".

2.1. - Il giudice rimettente svolge, al fine di dimostrare la non

manifesta infondatezza della sollevata questione, argomentazioni in

tutto simili a quelle già riportate sub n. 1.1. in ordine alla ord.

n. 699 del 1979 (viene peraltro omesso il richiamo alla sent. di

questa Corte n. 265 del 1974).

Ritiene, tuttavia, il Pretore di La Spezia, che violativo degli

artt. 76 e 77, primo comma, Cost. sia non già l'art. 4 del d.P.R. n.

1704 del 1965, ma l'art. 29 della l. n. 1860 del 1962 appunto nella

parte in cui punisce il reato di trasporto non autorizzato di materie

radioattive (art. 5 della l. n. 1860 del 1962, per come modificato

dall'art. 2 del d.P.R. n. 1704 del 1965) con sanzioni più gravi di

quelle ammesse dalla legge di delegazione n. 871 del 1965.

3. - Nei procedimenti così instaurati il Presidente del Consiglio

dei ministri non è intervenuto, né si sono costituite le parti

private. Considerato in diritto

1. - Le due questioni in epigrafe, ancorché si appuntino su

oggetti diversi, hanno non dissimile contenuto, e possono pertanto

essere riunite e decise con unica sentenza.

Lamentano, in buona sostanza, entrambe le ordinanze, che il

trattamento penale del trasporto di materiale nucleare senza la

prescritta autorizzazione ministeriale sia tuttora quello preveduto

dall'art. 29, secondo commma, della l. 31 dicembre 1962 n. 1860.

Tanto, si sostiene, in virtù di ciò che il legislatore delegato non

avrebbe rispettato, in occasione dell'emanazione del d.P.R. 30

dicembre 1965 n. 1704, i principi direttivi contenuti nella legge di

delega 13 luglio 1965 n. 871, a tenore del cui art. 1, lett. c), la

delega veniva conferita "per attuare le disposizioni degli articoli

30 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea

dell'energia atomica ed in particolare le direttive del Consiglio

della stessa Comunità adottate il 2 febbraio 1959, nonché per

stabilire le sanzioni amministrative e le penalità per le infrazioni

alle norme protettive per le quali potranno applicarsi congiuntamente

e alternativamente la pena dell'ammenda fino a lire 2 milioni e

dell'arresto fino ad un anno".

Invero, l'art. 4 del d.P.R. n. 1704 del 1965, pur modificando il

precetto di cui all'art. 29 della l. n. 1860 del 1962, nulla direbbe

sulla connessa sanzione, che rimarrebbe dunque tuttavia quella

prevista dalla normativa del 1962, e perciò l'arresto da uno a due

anni con l'ammenda da due a dieci milioni di lire. Una sanzione, in

definitiva, più grave di quella indicata dall'art. 1, lett. c) della

l. n. 871 del 1965.

Entrambe le ordinanze in epigrafe assumono che, tale essendo lo

stato attuale della normativa, lesi siano rimasti gli artt. 76 e 77

Cost., incisi in via mediata a seguito del mancato rispetto delle

indicazioni di cui alla legge di delega n. 871 del 1965. Si

differenziano, tuttavia, le predette ordinanze, per ciò che attiene

alla identificazione della scaturigine della lesione, cioè della

norma violativa dei parametri costituzionali, e suscettibile di

essere sottoposta all'esame di questa Corte. Infatti, mentre il

Pretore di Cairo Montenotte ritiene che il vizio promani dall'art. 4

del d.P.R. n. 1704 del 1965, il Pretore di La Spezia sospetta di

illegittimità costituzionale l'art. 29, secondo comma, della l. n.

1860 del 1962. Da ciò, la proposizione di due distinte, ma

congiuntamente decidibili questioni.

2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con

ord. n. 113 r.o. 1981 dal Pretore di La Spezia, è inammissibile.

Erroneamente, invero, il giudice rimettente impugna, per contrasto

con gli artt. 76 e 77 Cost., l'art. 29 della l. n. 1860 del 1962. I

parametri costituzionali invocati, infatti, reggono soltanto i

rapporti fra legge delegante e decreto legislativo delegato, come ha

affermato questa Corte (cfr. sent. n. 178 del 1986), ed è pertanto

fuor d'opera assumerli quale stregua del giudizio di

costituzionalità qualora come nel caso di specie - sia questione di

una norma contenuta in un atto estraneo a quei rapporti. Non

varrebbe, in avverso, evocare il precedente rappresentato dalla sent.

n. 265 del 1974, pervenuta ad opposte conclusioni in un caso analogo,

riguardante l'art. 28 della l. n. 1860 del 1962. Tale precedente va

infatti ritenuto superato, alla luce della più recente

giurisprudenza di questa Corte, ora menzionata.

3. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con

ord. n. 699 r.o. 1979 dal Pretore di Cairo Montenotte, è infondata.

Come ricordato, il giudice rimettente assume che l'art. 4 del

d.P.R. n. 1704 del 1965 violerebbe gli artt. 76 e 77 Cost., avendo

lasciato inalterata la sanzione del trasporto senza autorizzazione di

materiale radioattivo, nonostante le diverse indicazioni rinvenibili

nella legge di delega n. 871 del 1965 (all'art. 1 lett. c).

Tale parziale inattuazione della delega legislativa non può

tuttavia ritenersi causa di illegittimità costituzionale - per

omissione - della norma delegata impugnata. Come questa Corte ha già

avuto modo di affermare in altra occasione (cfr. sent. n. 41 del

1975), l'omissione può viziare la normativa effettivamente adottata

dal legislatore delegato solo quando questa, proprio in forza di

quell'omissione, si pone in contrasto con i principi ed i fini della

legge di delega. Nel caso specifico, tale contrasto non è

ravvisabile. Come chiariva la relazione che accompagnava il disegno

governativo di legge delega, questa intendeva dare attuazione ai

principi dell'ordinamento comunitario in materia di "protezione

sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli

derivanti dalle radiazioni ionizzanti": protezione che,

evidentemente, è assicurata se le norme sostanziali che la

garantiscono sono assistite da sanzioni adeguate. D'altro canto, la

successiva evoluzione del nostro ordinamento ha dimostrato che il

legislatore ha tenuto in particolare considerazione i rischi del

trasporto nucleare recependo, oltre - con l. 12 febbraio 1974 n. 109

- alle convenzioni di Parigi e Bruxelles sulla responsabilità civile

in materia nucleare (e perciò anche di trasporto), anche - con l. 28

aprile 1976 n. 381 - la convenzione di Bruxelles del 17 dicembre 1971

sul trasporto marittimo, ed ancora - con l. 7 agosto 1982 n. 704 - la

convenzione di Vienna (aperta alla firma a Vienna e New York il 3

marzo 1980) sulla protezione fisica dai materiali nucleari, che

dedica al trasporto degli stessi non poca attenzione. Un'adeguata

sanzione della violazione delle norme imperative che disciplinano il

trasporto di materiale nucleare, pertanto, è in armonia con

l'attenzione che il legislatore ha avuto in questa attività. Proprio

la l. n. 704 del 1982, del resto, presume una peculiare insidiosità

del danno da radiazioni ionizzanti - almeno quando derivi

dall'utilizzo di "materiale nucleare" nel senso di cui all'art. 1

della Convenzione - che non a caso espone colui che l'ha cagionato a

conseguenze di particolare gravità, come dispone l'art. 3 della

legge, a tenor del quale "Ciascuno Stato contraente assumerà i

provvedimenti necessari, a norma della propria legislazione nazionale

e del diritto internazionale, affinché, nella misura possibile, il

materiale nucleare che si trova sul proprio territorio a bordo di una

nave o di un aereo soggetto alla propria giurisdizione, nella misura

in cui la suddetta nave o aereo sia impegnato nel trasporto a

destinazione di, o in provenienza da, suddetto Stato, sia protetto

durante un trasporto nucleare internazionale, secondo i livelli

specificati all'allegato I".

Il mantenimento, da parte del d.P.R. n. 1704 del 1965, del

trattamento penale del trasporto di materiale radioattivo senza

autorizzazione praticato dalla l. n. 1860 del 1962, risulta dunque,

sulla base di queste considerazioni, del tutto giustificato, ed

immune da vizi di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 29, secondo comma, legge 31 dicembre 1962

n. 1860 ("impiego pacifico dell'energia nucleare"), sollevata in

riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dal Pretore di La

Spezia con ordinanza emessa il 22 dicembre 1980 ed iscritta al n. 113

r.o. 1981;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 d.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1704 ("modifiche ed

integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego

pacifico dell'energia nucleare"), sollevata in riferimento agli artt.

76 e 77 Cost., dal Pretore di Cairo Montenotte con ordinanza emessa

il 18 luglio 1978 ed iscritta al n. 699 r.o. 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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