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Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti successivamente in piu' di un impianto nucleare e si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui e' causato il danno, nessuno degli esercenti degli impianti nucleari nei quali sono stati tenuti precedentemente e' responsabile del danno. Tuttavia, se un danno e' causato da un incidente nucleare avvenuto in un impianto nucleare e che coinvolge soltanto materie nucleari che si trovano in sosta nell'impianto in questione durante un trasporto, l'esercente dell'impianto non e' responsabile sempre che un altro esercente o un'altra persona sia responsabile ai sensi dell'art. 16. Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti in piu' impianti nucleari e non si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui viene causato il danno, la responsabilita' fa carico all'esercente dell'ultimo impianto nucleare nel quale essi sono stati detenuti prima che sia causato il danno, o all'esercente che li ha presi in consegna successivamente. Se il danno importa la responsabilita' di piu' di un esercente in applicazione della presente legge, gli esercenti stessi sono responsabili in solido. Tuttavia, quando la responsabilita' deriva dal danno causato da un incidente nucleare in cui siano coinvolte materie nucleari in corso di trasporto, sia in un solo e in un medesimo mezzo di trasporto, sia, in caso di deposito in corso di trasporto, in un solo e in un medesimo impianto nucleare, l'ammontare massimo del risarcimento al quale i suddetti esercenti sono tenuti e' quello piu' alto stabilito rispetto a uno dei detti esercenti a norma dell'art. 19. In nessun caso l'esercente di un impianto nucleare puo' essere tenuto a pagare, per la responsabilita' ad esso derivante da un incidente nucleare, una somma maggiore di quella stabilita nei suoi riguardi a norma dell'art. 19.

Testo in vigore dal 21 novembre 1975 al 5 ottobre 2020

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Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1963 al 21 novembre 1975. 153 parole tolte, 305 parole aggiunte.

tolto: L'esercizio del diritto al risarcimento del dannoaggiunto: Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti successivamente in piu' di un impianto nucleare e si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui e' causato il danno, nessuno degli esercenti degli impianti nucleari nei quali sono stati tenuti precedentemente e' responsabile del danno. Tuttavia, se un danno e' causato da un incidente nucleare tolto: non e' proponibile dai danneggiati e loro aventi causa se non contro l'esercente l'impianto nucleare o il trasportatore autorizzato nei casi previsti dalla presente legge. Sono solidalmente tenuti anche l'assicuratore o altra persona che abbia prestato la garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 19. Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o per assicurazione contro le malattie professionali, nonche' gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone od alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente l'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma per essere rivalse di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato a seguito di incidente nucleare. Dal risarcimento dovuto al danneggiato ai sensi della presente legge va comunque dedotto quanto corrispostogli per la assicurazione sociale o facoltativa di cui al comma precedente aggiunto: avvenuto in un impianto nucleare e che coinvolge soltanto materie nucleari che si trovano in sosta nell'impianto in questione durante un trasporto, l'esercente dell'impianto non e' responsabile sempre che un altro esercente o un'altra persona sia responsabile ai sensi dell'art. 16. Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti in piu' impianti nucleari e non si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui viene causato il danno, la responsabilita' fa carico all'esercente dell'ultimo impianto nucleare nel quale essi sono stati detenuti prima che sia causato il danno, o all'esercente che li ha presi in consegna successivamente. Se il danno importa la responsabilita' di piu' di un esercente in applicazione della presente legge, gli esercenti stessi sono responsabili in solido. Tuttavia, quando la responsabilita' deriva dal danno causato da un incidente nucleare in cui siano coinvolte materie nucleari in corso di trasporto, sia in un solo e in un medesimo mezzo di trasporto, sia, in caso di deposito in corso di trasporto, in un solo e in un medesimo impianto nucleare, l'ammontare massimo del risarcimento al quale i suddetti esercenti sono tenuti e' quello piu' alto stabilito rispetto a uno dei detti esercenti a norma dell'art. 19. In nessun caso l'esercente di un impianto nucleare puo' essere tenuto a pagare, per la responsabilita' ad esso derivante da un incidente nucleare, una somma maggiore di quella stabilita nei suoi riguardi a norma dell'art. 19.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art17 · fonte del testo

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