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((Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonche' i minerali, di cui all'art. 197 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilita' civile e in conformita' delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive, insieme con i relativi atti aggiuntivi, con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, valgono inoltre le seguenti definizioni:

  • a)" incidente nucleare" significa, qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni, purche' questo fatto o successione di fatti o qualsiasi danno da essi causato provengano o risultino dalle proprieta' radioattive o dalla unione delle proprieta' radioattive con proprieta' tossiche o esplosive, o altre proprieta' pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o di rifiuti radioattivi;
  • b)" impianti nucleari " significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinamento di materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; e tutti quegli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, creata, nel quadro della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), e con le modalita' di cui all'ultimo comma del presente articolo. Un impianto nucleare puo' comprendere vari impianti purche' lo esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioe' una unita' in senso spaziale;
  • c)"combustibili nucleari" significa le materie fissili, inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sara' qualificata come tale con decisione del comitato direttivo della suddetta Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. e con le modalita' di cui all'ultimo comma del presente articolo;
  • d)"prodotti o rifiuti radioattivi" significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari; questa espressione non comprende:
  • 1)i combustibili nucleari;
  • 2)i radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici;
  • e)" materie nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) e' i prodotti e i rifiuti radioattivi;
  • f)"esercente" di un impianto nucleare significa il soggetto titolare della licenza rilasciata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato per l'esercizio dell'impianto nucleare. Nella fase che precede il rilascio della licenza di esercizio, il soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta per la costruzione dell'impianto nucleare e' equiparato allo "esercente" agli effetti della presente legge e ai fini della responsabilita' civile connessa con la esecuzione di prove e operazioni con combustibile nucleare o con combustibile irradiato. Le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni Internazionali ratificate con legge 12 febbraio 1974, numero 109, sono adottate in Italia con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare)).

Testo in vigore dal 21 novembre 1975 al 5 ottobre 2020

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1963 al 21 novembre 1975. 166 parole tolte, 401 parole aggiunte in 9 capoversi.

Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonche' tolto: minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato aggiunto: i minerali, di cui all'art. 197 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica tolto: approvato con aggiunto: ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilita' civile aggiunto: e in conformita' delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive, insieme con i relativi atti aggiuntivi, con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) tolto: per " incidente nucleare" tolto: si intende ogni fatto o serie aggiunto: significa, qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine chetolto: ; abbiano causato un danno sempre che aggiunto: abbia causato danni, purche' questo fatto o tolto: questi fatti o alcuni dei danni da essi causati aggiunto: successione di fatti o qualsiasi danno da essi causato provengano o risultino dalle proprieta' radioattive tolto: oppure dalla combinazione delle dette proprieta' radioattive e di quelle tossiche, esplosive o comunque dannose dei aggiunto: o dalla unione delle proprieta' radioattive con proprieta' tossiche o esplosive, o altre proprieta' pericolose, di combustibili nucleari o tolto: dei prodotti o residui aggiunto: di prodotti o di rifiuti radioattivi;

b) tolto: per " impianti nucleari " tolto: si intendono aggiunto: significa i reattori nucleari, tolto: eccettuati quelli che facciano aggiunto: eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli tolto: impianti per la preparazione o fabbricazione aggiunto: stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli tolto: impianti aggiunto: stabilimenti per la separazione degli isotopitolto: ; gli impianti per il trattamento dei aggiunto: di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti tolto: di deposito delle materie nucleari escluso il deposito in corso di spedizione, nonche' tutti gli aggiunto: per l'immagazzinamento di materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; e tutti quegli altri impianti nei quali tolto: dei cambustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi siano detenuti aggiunto: siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, creata, nel quadro della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), e con le modalita' di cui all'ultimo comma del presente articolo. Un impianto nucleare puo' comprendere vari impianti purche' lo esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioe' una unita' in senso spaziale;

c) tolto: per "combustibile nucleare" si intendono aggiunto: "combustibili nucleari" significa le materie fissili, tolto: compreso l'uranio sotto aggiunto: inclusi l'uranio in forma di metallo, tolto: lega o aggiunto: di lega o di composto chimico (tolto: inclusoaggiunto: compreso l'uranio naturale), il plutonio tolto: sotto aggiunto: in forma di metallo, di lega o di composto chimicoaggiunto: , ed ogni altra materia fissile che tolto: sia indicata dal Comitato direttivo dell'Agenzia europea aggiunto: sara' qualificata come tale con decisione del comitato direttivo della suddetta Agenzia per l'energia nucleare aggiunto: dell'O.C.S.E. e con le modalita' di cui all'ultimo comma del presente articolo;

d) tolto: per "prodotti o tolto: residui radioattivi" si intendono aggiunto: rifiuti radioattivi" significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni tolto: risultanti dalle aggiunto: inerenti alle operazioni di produzione tolto: o utilizzazione aggiunto: e di impiego di combustibili nuclearitolto: , esclusi da una parteaggiunto: ; questa espressione non comprende:

aggiunto: 1) i combustibili nucleari tolto: e dall'altra parteaggiunto: ;

aggiunto: 2) i radioisotopi che, tolto: al di fuori di un impianto nucleare, siano utilizzatiaggiunto: , o destinati ad essere utilizzati tolto: a finiaggiunto: , per scopi industriali, commerciali, agricoli, tolto: terapeutici o aggiunto: medici e scientifici;

e) tolto: per " materie nucleari" tolto: si intendono aggiunto: significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale tolto: "quello impoverito) ed i prodotti o residui aggiunto: e l'uranio impoverito) e' i prodotti e i rifiuti radioattivi;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

f) tolto: per "esercente" di un impianto nucleare tolto: si intende la persona fisica o giuridica designata o riconosciuta dalla pubblica, autorita' competente come esercente dell'impianto stesso aggiunto: significa il soggetto titolare della licenza rilasciata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato per l'esercizio dell'impianto nucleare. Nella fase che precede il rilascio della licenza di esercizio, il soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta per la costruzione dell'impianto nucleare e' equiparato allo "esercente" agli effetti della presente legge e ai fini della responsabilita' civile connessa con la esecuzione di prove e operazioni con combustibile nucleare o con combustibile irradiato. Le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni Internazionali ratificate con legge 12 febbraio 1974, numero 109, sono adottate in Italia con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art1 · fonte del testo

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