Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1999 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 aprile 1999, n. 162.
Abrogato dal 25 giugno 1999
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 aprile 1999, n. 162.
Abrogato dal 25 giugno 1999
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1942 al 25 giugno 1999. 226 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La licenza per l'impianto degli ascensori e dei montacarichi e la licenza di esercizio sono soggette alle tasse stabilite dalla tabella A) annessa alla presente legge, le quali sostituiscono quelle contenute nel numero 34-13 della tabella di cui all'art. 4 delR. decreto-legge, 29 dicembre 1926-V, n. 2191, convertito con modificazioni nella legge 5 febbraio 1928-VI, n. 188.
tolto: Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla trasformazione o lavorazione delle materie prime sono esenti dalle tasse di concessione governativa.
tolto: Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici in uso delle Amministrazioni delle Stato, gli ascensori ed i montacarichi degli Istituti di assistenza ospedaliera, destinati al servizio degli ammalati ed al trasporto dei feretri, quelli degli altri istituti pubblici di assistenza e beneficenza, destinati al servizio dei ricoverati, e quelli impiantati in edifici adibiti come sede di uffici dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra.
tolto: Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi e' annuale.
tolto: Chi omette o ritarda il pagamento delle tasse di licenza e' soggetto alla pena pecuniaria da un minimo pari al doppio della tassa dovuta sino ad un massimo pari al quadruplo della tassa medesima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1415~art7 · fonte del testo
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