Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1942 al 25 giugno 1999. Leggi il testo vigente →
[1]La licenza per l'impianto degli ascensori e dei montacarichi e la licenza di esercizio sono soggette alle tasse stabilite dalla tabella A) annessa alla presente legge, le quali sostituiscono quelle contenute nel numero 34-13 della tabella di cui all'art. 4 del R. decreto-legge, 29 dicembre 1926-V, n. 2191, convertito con modificazioni nella legge 5 febbraio 1928-VI, n. 188.
[2]Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla trasformazione o lavorazione delle materie prime sono esenti dalle tasse di concessione governativa.
[3]Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici in uso delle Amministrazioni delle Stato, gli ascensori ed i montacarichi degli Istituti di assistenza ospedaliera, destinati al servizio degli ammalati ed al trasporto dei feretri, quelli degli altri istituti pubblici di assistenza e beneficenza, destinati al servizio dei ricoverati, e quelli impiantati in edifici adibiti come sede di uffici dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra.
[4]Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi e' annuale.
[5]Chi omette o ritarda il pagamento delle tasse di licenza e' soggetto alla pena pecuniaria da un minimo pari al doppio della tassa dovuta sino ad un massimo pari al quadruplo della tassa medesima.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 25 giugno 1999
