Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1942 al 25 giugno 1999. Leggi il testo vigente →

[1]Nessun ascensore o montacarichi puo' essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata.

[2]La licenza di impianto e' rilasciata in seguito all'esame del relativo progetto costruttivo e con le modalita' stabilite nel regolamento.

[3]La licenza di esercizio e' concessa in seguito a collaudo dell'impianto e deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categoria A, B ed E, ogni due anni per montacarichi di categoria C ed ogni quattro anni pei i montacarichi di categoria D.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 25 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1415~art2 · fonte del testo

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