Gli interventi per la cui effettuazione si puo' fruire dell'opera degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 riguardano:

  • a)gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione effettuati ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni;
  • b)gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato effettuati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
  • c)le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti di cui agli articoli 40, 328, 330, 331 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  • d)gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi argani, di cui agli articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

Testo vigente dal 9 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;428~art2 · fonte del testo

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