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[1]Il personale del laboratorio tecnico e' costituito da:
[2]1° un direttore, con stipendio di L. 8000; 2° due chimici principali, a L. 4500 ciascuno; 3° due chimici assistenti, a L. 3500 ciascuno; 4° due inservienti, a L. 1200 ciascuno.
[3]La segreteria della Commissione consultiva per gli eplosivi e' formata da un direttore col grado di capo sezione a L. 4500, di un segretario avente grado non inferiore a quello di primo segretario a L. 4000 e di un ufficia le d'ordine a L. 1500.
[4]Alla nomina di detto personale si provvedera' secondo norme da stabilirsi per regolamento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 giugno 1911, n. 508
1La L. 8 giugno 1911, n. 508 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al ruolo organico del personale del laboratorio esplosivi e della Commissione consultiva per gli esplosivi, stabilito con l'art. 2 della legge 11 luglio 1907, n. 491, e' sostituito, con la suddivisione in personale amministrativo, tecnico e di servizio, quello indicato nella annessa tabella organica". Si riporta di seguito il testo della suindicata Tabella: Parte di provvedimento in formato grafico
Testo in vigore dal 8 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
